Sfruttamento lavorativo - quali forme di tutela sono previste dalla legge per le vittime di sfruttamento lavorativo?
L’ordinamento italiano prevede una serie di misure volte a tutelare gli individui che hanno subito un reato di tratta, riduzione in schiavitù o sfruttamento lavorativo, trattandosi di reati caratterizzati da un'evidente violazione dei principali diritti umani e sociali universalmente riconosciuti.
In particolare, il primo strumento da prendere in considerazione è l'art.18 del Dlgs. n. 286/98 (T.U.I), che prevede, nel caso stranieri vittime di tratta o di “situazioni di violenza o di grave sfruttamento” (ovvero reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ex articolo 380 cpp) la possibilità che venga rilasciato alle vittime uno speciale permesso di soggiorno denominato “casi speciali”, nonché l'accesso ai programmi di protezione sociale previsti dallo stesso articolo (vai alle faq dedicate).
Il secondo strumento di tutela, specificamente dedicato alle vittime del reato previsto dall’articolo 603 bis del codice penale, è quello disciplinato dal nuovo articolo 18 ter del TUI, introdotto dal DL 145/24, convertito in legge con la legge n. 187/24 che ha sostituito le disposizioni prima contenute nei commi 12-quater, 12- quinquies e 12-sexies dell’art. 22 del Testo unico dell’immigrazione. L’articolo. 603-bis c.p. rubricato "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", sanziona le condotte che integrano il fenomeno del c.d. caporalato.
Fonte: Portale Integrazione Migranti