Sfruttamento lavorativo - una vittima di sfruttamento lavorativo presente in Italia, ha diritto ad un permesso di soggiorno?
Si e, a seconda dei casi, si applicano le seguenti disposizioni:
Articolo 18 TU Immigrazione:
- in caso di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, violenza o grave sfruttamento la persona straniera può chiedere un permesso di soggiorno denominato “casi speciali” ai sensi dell’articolo 18 TU Immigrazione.
- il permesso può essere richiesto seguendo due modalità: in assenza di denuncia ma previa adesione ad un programma di protezione sociale (percorso sociale) oppure a seguito di denuncia o comunque di avvio di un procedimento penale (percorso giudiziario).
Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’articolo 18 TU Immigrazione ha durata di sei mesi rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia.
Articolo 18 ter TU Immigrazione
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- in caso di violenza o abuso o comunque sfruttamento del lavoro che emergano nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall’articolo 603 bis c.p. l’articolo 18 ter prevede la possibilità che venga rilasciato alle vittime uno speciale permesso di soggiorno denominato “casi speciali – 18 ter” della durata di sei mesi rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Anche ai membri del nucleo familiare della vittima presenti in Italia viene consentito di sottrarsi alla condizione di vulnerabilità grazie alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
- Il permesso di soggiorno viene rilasciato dal Questore con immediatezza, su impulso della Procura della Repubblica o a seguito del ricevimento di parere da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
Fonte: Portale Integrazione Migranti