Sfruttamento lavorativo-la vittima di sfruttamento lavorativo può ottenere il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 18 ter anche senza denunciare?
Il nuovo articolo 18 ter non richiede, la necessaria denuncia da parte della vittima, ma solo un suo utile contributo nel corso del procedimento penale all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili. Il procedimento penale può quindi instaurarsi sia a seguito di denuncia, querela o esposto presentati direttamente dalla persona straniera vittima di sfruttamento, o dal suo legale rappresentante, oppure formalizzate da terzi, sia d’ufficio qualora i fatti emergano nel corso di operazioni di polizia o indagini, oppure di attività ispettive da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Fonte: Portale Integrazione Migranti