Sfruttamento lavorativo - quali sono le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall’articolo 18 ter?
A richiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno per lo straniero vittima di sfruttamento lavorativo e per i membri del suo nucleo familiare è direttamente l’autorità giudiziaria competente sul procedimento penale in corso. Se i fatti sono emersi nel corso di attività ispettive e sono stati segnalati dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, quest’ultimo, contestualmente alla segnalazione, esprime anche il proprio parere in merito al rilascio del permesso di soggiorno. Il parere reso dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, per il tramite delle sue articolazioni territoriali, ha un valore autonomo e concorrente rispetto a quello dell’Autorità Giudiziaria. Pertanto, il questore, sulla base di tale parere, può procedere al rilascio del permesso di soggiorno anche in assenza del parere dell’Autorità Giudiziaria.
Se il parere da parte dell’Autorità Giudiziaria tarda ad arrivare, il lavoratore può direttamente presentare in questura la domanda per il rilascio del permesso e contestualmente chiedere alla Procura della Repubblica di formulare la proposta di parere oppure all’Ispettorato del Lavoro l’emissione del parere.
Dopo l’acquisizione del parere da parte dell’Autorità Giudiziaria o dell’Ispettorato, il cittadino contatta la questura per ottenere un appuntamento per la presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno. Successivamente il lavoratore sarà convocato presso l’ufficio immigrazione per l’acquisizione delle impronte e della documentazione necessaria al rilascio del titolo. Contestualmente all’istante verrà consegnata la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, che attesta la regolare presenza sul territorio dello stesso. Il cittadino straniero sarà contattato dall’ Ufficio, al recapito dallo stesso indicato, al fine di ritirare personalmente il titolo di soggiorno.
Fonte: Portale Integrazione Migranti