Sfruttamento lavorativo - è possibile iniziare a lavorare in attesa del rilascio del permesso di soggiorno?
Si, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero cui è stata rilasciata dal competente ufficio della questura la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno ex art. 18 ter, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a eventuale comunicazione da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, che attesta l’esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.
La ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno, dà al richiedente altresì diritto di accedere ai servizi e ai sistemi di accoglienza, beneficiare delle misure di assistenza previste dalla legge, richiedere l’Assegno di inclusione e le altre prestazioni previdenziali eventualmente spettanti, iscriversi al SSN in base al domicilio, frequentare corsi di istruzione, anche professionale, accedere ai servizi dei Centri per l’impiego e alle misure di politica attiva, a parità di condizioni con i cittadini italiani e comunitari.
Le stesse regole valgono anche per i membri del nucleo familiare del lavoratore straniero, in quanto, ai sensi del comma 1 dell’art.18-TER TUI, a costoro è riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Fonte: Portale Integrazione Migranti