Sfruttamento lavorativo-quanto dura il permesso rilasciato ai sensi dell’articolo 18 ter? È possibile rinnovarlo? E convertirlo in altro permesso di soggiorno?
Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 18 ter ha una durata iniziale di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Il rinnovo deve essere richiesto alla Questura competente per la provincia in cui lo straniero effettivamente dimora. Ai fini del rinnovo non è richiesto nuovamente il parere dell’Autorità Giudiziaria.
Nelle more dell’emissione del permesso di soggiorno, ove siano superati i 6 mesi dal rilascio della ricevuta di richiesta, la questura territorialmente competente apporrà un timbro sulla ricevuta che ne rinnova e certifica la validità e, pertanto, la perdurante condizione di regolarità del richiedente sul territorio nazionale.
Qualora l’interessato, alla scadenza del permesso di soggiorno, abbia in corso un rapporto di lavoro, il permesso casi speciali potrà essere convertito in un permesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo. È altresì possibile la conversione in un permesso per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un regolare corso di studi ed anche per attesa occupazione.
La conversione deve essere richiesta alla Questura territorialmente competente per la provincia in cui lo straniero effettivamente dimora o lavora.
Fonte: Portale Integrazione Migranti