È possibile svolgere attività lavorativa nell’attesa del rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno?
Si, l'art. 5 comma 9-bis del TUI prevede espressamente la possibilità di svolgere temporaneamente attività lavorativa in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno. Tale disposizione dettata per i richiedenti un permesso per motivi di lavoro è stata, successivamente, estesa anche ai richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari, trattandosi di permessi che comunque abilitano al lavoro (cfr nota del 7/5/2018 del Ministero del lavoro e dell’Ispettorato nazionale del lavoro).
In caso di richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno quindi, per tutto il periodo necessario all’Amministrazione per portare a termine le procedure, lo straniero può contare sulla piena legittimità del soggiorno e svolgere attività lavorativa.
Tale attività lavorativa può essere legittimamente svolta a condizione che sia stata rilasciata dall’Ufficio immigrazione della Questura o dall’Ufficio postale l’apposita ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo (prima della scadenza) del permesso.
Nel caso in cui, poi, la richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno venisse respinta, la possibilità di lavorare viene immediatamente meno.
Fonte: Portale Integrazione Migranti