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logo Faq Chi ha richiesto un permesso di soggiorno per protezione temporanea può lavorare in Italia in attesa del rilascio del permesso?

Si, l’articolo 2 del DPCM del 28 marzo 2022 consente espressamente al beneficiario della protezione temporanea l’accesso al mercato del lavoro. Tale articolo richiama quanto previsto dall’ordinanza di protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, secondo il quale “lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura”. È pertanto possibile iniziare sin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea a svolgere attività lavorativa con la sola ricevuta, anche se ancora non è stato rilasciato il relativo permesso di soggiorno. Si tratta di una possibilità già in generale prevista dall’articolo 5, comma 9 bis, del Testo Unico Immigrazione ed espressamente richiamata nell’ordinanza di protezione civile a cui il DPCM rimanda.

Non ci sono, pertanto, impedimenti all’assunzione sin da subito da parte di un datore di lavoro in Italia di un cittadino proveniente dall’Ucraina in possesso della ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea. Come assumere una persona ancora in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno?

I datori di lavoro (o loro intermediari, quali i consulenti per il lavoro, le agenzie per il lavoro, ecc.), che intendono assumere lavoratori in possesso della ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno devono inviare il modello “UNILAV” di comunicazione obbligatoria di assunzioneal Centro per l’Impiego (CPI) competente rispetto alla sede di lavoro, entro le ore 24 del giorno precedente all’assunzione. Il modello “UNILAV” va inviato telematicamente tramite il sito https://www.co.lavoro.gov.it/co/Login.aspx e contemporaneamente si assolvono gli obblighi di comunicazione a:

• Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS);

• Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL);

• altre forme previdenziali sostitutive o esclusive;

• Prefettura.

Nel campo, riguardante il “titolo di soggiorno” è possibile selezionare il menu a tendina e indicare “in attesa di rilascio” oppure “in rinnovo”.

L’accesso è consentito a tutti i soggetti obbligati e abilitati che siano stati autorizzati tramite Accreditamento. Il modello contiene anche gli impegni cui il datore di lavoro è tenuto per legge, tra cui il pagamento delle spese per l’eventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e all’indicazione della sistemazione alloggiativa. Anche in caso di rapporto di lavoro domestico, che può essere instaurato a seguito della comunicazione effettuata all’INPS, entro le 24 ore del giorno precedente, la comunicazione è valida ai fini dell’assolvimento dei suddetti obblighi. https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-assumere-un-lavoratore-domestico In caso di assunzione di uno straniero ancora in attesa di rilascio del permesso di soggiorno, nel campo del modello UNILAV relativo al titolo di soggiorno andrà indicato “in attesa di permesso” e non servirà mettere alcuna data di scadenza.

Fonte: Portale Integrazione Migranti



dati pubblicazione

Data: 10/11/2023
Area: area pubblica

link

Internet ordinanza di protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022
Internet sito cui inviare il modello UNILAV
Internet Sito INPS

Tag

FAQ_Normativa
i_diritti_dello_straniero_in_attesa_del_rilascio_o_rinnovo_o_conversione_del_permesso





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