In attesa del rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo è possibile effettuare l’iscrizione anagrafica?
In seguito alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, al richiedente asilo viene rilasciato l’attestato nominativo, che costituisce il primo titolo di soggiorno in suo possesso. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni costituisce permesso di soggiorno provvisorio» (Art. 4, c. 3, D. Lgs. 142/15). L’attestato nominativo è titolo di soggiorno provvisorio, costituisce documento di riconoscimento e non reca data di scadenza.
L’attestato nominativo da al richiedente asilo il diritto di:
richiedere l’iscrizione anagrafica e la residenza;
iscriversi al SSN in base al domicilio;
svolgere attività lavorativa trascorsi 60 giorni dal rilascio;
frequentare corsi di istruzione, anche professionale;
circolare liberamente sul territorio nazionale.
Nelle more dell’emissione del permesso per richiesta asilo, ove siano superati i 6 mesi dal rilascio del cedolino, l’autorità appone un timbro che ne rinnova e certifica la validità e, pertanto, la perdurante condizione di regolarità del richiedente sul territorio nazionale.
Fonte: Portale Integrazione Migranti