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logo Faq Possono richiedere la carta blu in Italia i titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro? Sono previste semplificazioni?

Si, con le nuove norme introdotte sono state definite le regole di mobilità dei lavoratori in possesso di Carta Blu rilasciata da altri Stati membri, sia riguardo alla mobilità di breve durata e alla mobilità di lunga durata.

Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni, previa dichiarazione di presenza al questore entro il termine di otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.

Lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da uno Stato membro, dopo dodici mesi di soggiorno legale in detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un' attività lavorativa altamente qualificata per un periodo superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta. Il termine di 12 mesi è ridotto a 6 mesi nel caso in cui lo straniero faccia ingresso in Italia spostandosi da un secondo Stato membro nel quale si era trasferito da un primo Stato membro, per le medesime finalità.

Entro 1 mese dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro. La domanda di Nulla Osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro italiano anche se il titolare della Carta Blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro.

Il datore di lavoro deve indicare, a pena di rigetto della domanda, anche i seguenti requisiti:

a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro;

b) gli estremi del documento di viaggio valido.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, la decisione è comunicata al richiedente e allo Stato membro che ha rilasciato la Carta Blu UE. In caso di circostanze eccezionali, debitamente giustificate e connesse alla complessità della domanda, il termine di trenta giorni può essere prorogato di ulteriori trenta giorni.

Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia ovvero dal rilascio del nullaosta ove lo straniero sia già presente in territorio nazionale, lo straniero dichiara la propria presenza e richiede il permesso di soggiorno.

Fonte: Portale Integrazione Migranti



dati pubblicazione

Data: 04/04/2024
Area: area pubblica

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