“Ius sanguinis”
Giudicata legittima la legge del 2025 che ha posti limiti alla trasmissione illimitata della cittadinanza a chi ha antenati italiani
La Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, relative al decreto legge n. 36/2025, con cui sono stati posti limiti alla trasmissione illimitata iure sanguinis della cittadinanza italiana. Mentre, infatti, prima bastava dimostrare di avere un antenato italiano ora, invece, la legge stabilisce che la cittadinanza per discendenza è limitata a due generazioni (cioè avere genitori o nonni nati in Italia, con unica cittadinanza quella italiana) o dimostrando un legame concreto, salvo nel caso di figli minori.
In particolare, l’articolo 1 prevede che in deroga alle norme previgenti che consentivano la trasmissione illimitata iure sanguinis della cittadinanza, «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza», a meno che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino è riconosciuto (in via amministrativa o giudiziale) a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025; b) un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; c) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
La Corte ha dichiarato non fondate le censure con le quali il Tribunale di Torino, invocando l’articolo 3 della Costituzione, denunciava, da un lato, l’arbitrarietà della distinzione tra coloro che hanno chiesto l’accertamento della cittadinanza prima del 28 marzo 2025 e coloro che l’hanno chiesto dopo, dall’altro, la lesione dei diritti quesiti, ritenendo che la norma in esame determinerebbe una «revoca implicita della cittadinanza con efficacia retroattiva e senza alcuna previsione di diritto intertemporale». La Corte ha dichiarato non fondata anche la questione sollevata per violazione dell’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che attribuiscono la cittadinanza dell'Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La Corte ha altresì dichiarato inammissibile la questione sollevata per violazione dell’articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, secondo il quale «nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza». Infine, è stata dichiarata inammissibile la questione sollevata per violazione dell’articolo 3, comma 2, del quarto protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), secondo il quale «nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino».