Quali sono i presupposti che giustificano il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale?
Il permesso per protezione speciale è rilasciato dal Questore, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dai punti 1 e 1.1. del primo comma dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione. Tale articolo protegge la persona dall'espulsione o dal respingimento verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
Parallelamente vengono protette tutte le situazioni in cui esistano fondati motivi di ritenere che lo straniero, in caso di espulsione, rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti e quelle in cui ricorrano gli obblighi di cui all’articolo 5, comma 6 del Testo Unico Immigrazione (ovvero il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano).
Nella valutazione di tali motivi la norma prevede che si tenga conto anche dell’esistenza, nello Stato in cui lo straniero sarebbe espulso, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Prima della modifica introdotta con la legge n. 50/23 l’ articolo 19, così come modificato nel 2020, escludeva anche la possibilità di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, qualora ciò comportasse una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. In particolare, la norma richiedeva che l’amministrazione, nel valutare la possibile espulsione di uno straniero irregolare, tenesse in ogni caso conto dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. Si tratta di un principio che in sede giurisprudenziale (Cass civ, sez.VI, ord. n.7861 del 2022 e S.U. sent. n. 24413/21) era stato ricollegato all’articolo 8 CEDU, il quale riconosce ad ogni persona il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. La legge n. 50/93, eliminando il terzo e quarto periodo dell’articolo 19, comma 1.1 ha fatto venir meno il divieto di respingimento e espulsione di uno straniero in ragione del rispetto della sua vita privato o familiare.
Fonte: Portale Integrazione Migranti