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Edilizia Residenziale pubblica, incostituzionale richiedere la residenza pregressa e protratta

Dichiarata l’illegittimità della legge della regione Friuli nella parte in cui prevede un requisito minimo (anche di due anni) per risultare assegnatario di un


È irragionevole e in contrasto con il principio d’eguaglianza richiedere, per risultare assegnatari di un alloggio di edilizia sovvenzionata, la residenza pregressa e protratta nel territorio regionale. È quanto ha affermato, in linea con la costante giurisprudenza in materia, la Corte costituzionale con la sentenza numero 70 depositata il 7 maggio scorso.

A richiedere l'intervento della Corte, era stato il Tribunale amministrativo regionale, al quale si era rivolta una persona che aveva risieduto in regione dal marzo '96 al febbraio 2012, e poi, di nuovo dal luglio 2020, e che aveva chiesto un alloggio all'ATER di Pordenone, ottenendo un rifiuto proprio in base al requisito degli anni di residenza, che in base alle norme in vigore al momento della domanda erano cinque sugli ultimi otto. Nel frattempo, la legge è stata modificata, e il limite è stato portato a due anni.

I giudici hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale di due diverse disposizioni della Regione Friuli-Venezia Giulia. La Corte ha ribadito che il requisito della pregressa e protratta residenza sul territorio regionale pone un ostacolo al soddisfacimento del fondamentale diritto all’abitazione, che deve essere garantito tenendo conto della situazione di bisogno o di disagio, rispetto alla quale la durata della permanenza pregressa nel territorio regionale non presenta alcun collegamento, in quanto incapace di offrire una prospettiva di radicamento. In quanto sganciato da ogni valutazione su tale stato di bisogno, tale requisito si rivela incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, inteso quale servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli.

Il giudice delle leggi ha conclusivamente confermato che il requisito della pregressa e protratta residenza nel territorio regionale è intrinsecamente irragionevole, perché del tutto non correlato con la funzione propria dell’edilizia sociale; determina una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità; tradisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Non depone in senso contrario, ad avviso della Suprema Corte, l’argomento della difesa regionale secondo cui la disposizione non porrebbe una soglia rigida per l’accesso al beneficio, perché consentirebbe che il requisito della pregressa residenza quinquennale maturi «in segmenti temporali distinti, cumulativamente considerati in un arco temporale più lungo, pari a 8 anni». Ad avviso della Corte, tale modalità di computo del periodo di residenza pregressa e protratta non fa venire meno l’irragionevolezza del requisito, in quanto disegna comunque uno scenario privo di collegamento funzionale con la finalità di soddisfare il bisogno abitativo e insuscettibile di inferire alcunché in merito alle prospettive di stabilità

La Corte ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2024, nella parte in cui prevede, quale requisito minimo per risultare assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata, il protrarsi della residenza anagrafica nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.

La Corte ha anche dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, anche l’art. 29, comma 1, lettera c), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nel testo vigente successivamente all’entrata in vigore della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2024, laddove dispone che, per risultare assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata, è necessario essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni. Tale norma risulta costituzionalmente illegittima per le medesime ragioni che determinano l’illegittimità costituzionale di quella censurata dal giudice a quo, richiedendo, di nuovo, la residenza anagrafica pregressa e protratta per l’accesso all’edilizia sovvenzionata.

In conseguenza delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale adottate con la sentenza, è quindi espunto dalla normativa regionale impugnata il requisito della residenza pregressa e protratta per risultare assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata



dati pubblicazione

Fonte: portale integrazione migranti
Data: 13/05/2026
Area: area pubblica

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Internet Sentenza 70/2026

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